(1) Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanità pubblica" dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, può disporre prelievi, prima e dopo le gare, di campioni di sostanze biologiche degli atleti partecipanti, avvalendosi preferibilmente di medici del servizio di medicina sportiva.
(2) I campioni prelevati sono inoltrati ai laboratori autorizzati che eseguono le relative analisi, previa comunicazione all'interessato, che può assistere alle analisi stesse anche tramite esperto di propria fiducia.
(3) I medici incaricati dei prelievi indicati nel comma 1, durante l'espletamento delle relative funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
(4) Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli non disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.