(1) Qualora venga accertata la mancanza o la perdita dell'idoneità alla pratica agonistica sportiva, il servizio di medicina sportiva comunica tempestivamente all'interessato l'esito dell'esame.
(2) L'interessato può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso alla commissione provinciale di cui all'articolo 6, comma 1. Il presidente della commissione comunica all'interessato, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data della riunione collegiale.
(3) Nel corso del procedimento l'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.