(1) Il servizio sanitario provinciale provvede all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive, nonché all'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione, quale mezzo di promozione, di mantenimento e di recupero della salute psicofisica, nonché di prevenzione delle condizioni morbose.
(2) Gli interventi di igiene sportiva sono rivolti:
(3) Le unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione provinciale, assicurano: