(1) Sono istituite le commissioni distrettuali per i cimiteri, che esprimono parere vincolante sui progetti di ampliamento, riduzione o soppressione dei criteri esistenti, e di costruzione dei nuovi, con sede presso ciascuna unità sanitaria locale.
(2) La commissione è composta:
(3) Le commissioni sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
(4) Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni tecnico-consultive, sostituiscono il Consiglio provinciale di Sanità.