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In vigore al: 08/03/2016

g) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 10 (Vigilanza igienico-sanitaria)  

(1)  La vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, alle cui dipendenze funzionali è posto il personale di vigilanza e di ispezione.

(2)  In particolare, sono soggetti alla vigilanza, per quanto attiene al rispetto dei requisiti igienico-sanitari:

  1. gli edifici, gli stabili e gli impianti, ai sensi della vigente normativa;
  2. la produzione, la manipolazione e il trasporto, il deposito, il commercio, la conservazione, la somministrazione, la vendita degli alimenti, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
  3. gli insediamenti urbani e le collettività;
  4. gli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e grado;
  5. le attività sportive;
  6. le farmacie, salvo quanto è disposto dalla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48;
  7. l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie;
  8. la pubblicità in materia sanitaria;
  9. la produzione, la manipolazione e la vendita dei presidi sanitari e degli anticrittogamici, nonché dei cosmetici;
  10. le strutture sanitarie pubbliche e private; 20)
  11. gli istituti penitenziari;
  12. gli stabilimenti termali e quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
  13. gli stabilimenti aperti al pubblico, in cui si svolga un'attività di carattere assistenziale, ricreativo o sportivo;
  14. le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, da chiunque svolte;
  15. la produzione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia;
  16. il servizio trasporto infermi con riguardo ai mezzi e alle attrezzature;
  17. la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
  18. le indagini epidemiologiche su base locale;
  19. gli interventi di educazione sanitaria;
  20. le attività di igiene e polizia mortuaria.

(3)  I servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali prestano attività di consulenza in favore dell'amministrazione provinciale, a richiesta degli assessori provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza.

(4) 21) 

(5)  Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale provvede alle contestazioni, alle comunicazioni e alle denunce all'autorità giudiziaria, delle violazioni delle norme igienico-sanitarie.

(6)  Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale espleta gli incombenti relativi alle richieste di revisione di analisi, attinenti alla produzione delle sostanze alimentari.

(7)  Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore degli alimenti e delle bevande, le unità sanitarie locali possono stabilire, mediante convenzione da stipularsi sulla base di schemi-tipo approvati dalla Giunta provinciale, rapporti di collaborazione con le associazioni volontarie dei consumatori.

20)
La lettera j) è stata sostituita dall'art. 13 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
21)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
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