(1) La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.
(2) La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.
(3) La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.