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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 8 (Corsi di formazione professionale)

(1)  La Provincia, sia direttamente che tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati, organizza i seguenti corsi teorico-pratici distinti per categoria:

  1. corsi di prima formazione,
  2. corsi di promozione,
  3. corsi di aggiornamento,
  4. corsi di specializzazione.

(2)  Nel regolamento di esecuzione, previo parere del collegio provinciale delle guide, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione alla prova attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, i criteri e i contenuti per le prove d'esame anche ai fini del conseguimento dell'abilitazione tecnica e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

(3)  I corsi e gli esami si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

(4)  Gli esami si svolgono davanti alla commissione di cui all'articolo 11. Sono ammessi i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi di formazione.

(5)  La prova attitudinale pratica di ammissione al ciclo dei corsi di prima formazione va sostenuta davanti ad una commissione formata da un funzionario appartenente almeno al VI livello della ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che funge da presidente, e quattro guide alpine con esperienza professionale almeno quinquennale designate dal collegio provinciale delle guide alpine. Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente. La commissione è nominata di volta in volta con decreto dell'assessore al turismo. Per essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 4.