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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 6 (Trasferimento e aggregazione temporanea)

(1) È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell’aspirante guida, iscritta nell’albo di un’altra regione o della Provincia autonoma di Trento, all’albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano. 5) 

(2)  Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia.

(3)  La guida alpina iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Trento che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo aventi sede nella provincia di Bolzano, può chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale.

(4)  La guida alpina iscritta all'albo provinciale che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Trento, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia autonoma di Bolzano.

(5)  L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale.

5)
L'art. 6, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 19 luglio 1994, n. 3, e poi dall'art. 4, comma 3, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.