In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 4 (Albo professionale)   delibera sentenza

(1)  Nella provincia di Bolzano l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina, è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale.

(2) Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2)

(3) Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero. 3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000 - Competenza e giurisdizione - guide alpine - iscrizione in albi e registri professionali
2)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
3)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.