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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 26 (Patrimonio alpinistico)  

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.27) 

27)
L'art. 26 è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.