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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 3 (Gradi della professione e abilitazione tecnica)

(1)  La professione si articola in due gradi:

  1. aspirante guida,
  2. guida alpina.

(2)  L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), con esclusione dell'accompagnamento di più di una persona in ascensioni ed escursioni superiori al quarto grado. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina.

(3)  L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo.

(4)  L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi di prima formazione ed il superamento del relativo esame.

(5)  Gli aspiranti guida conseguono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina mediante la proficua frequenza dell'apposito corso di promozione.

(6)  L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale provinciale.