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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 18 (Assicurazioni)

(1)  Le guide alpine e gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna/le accompagnatrici di media montagna devono essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni, nel rispetto del minimale di garanzia stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide. Le scuole di alpinismo devono essere assicurate contro la responsabilità civile verso terzi per un minimale stabilito dalla Giunta provinciale, sentito il collegio. 18)

(2)  Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per gli infortuni i componenti delle commissioni esaminatrici, il segretario, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, compresi gli istruttori.19) 

(3)  L'assessore competente in materia è autorizzato a stipulare le polizze di cui al comma 2, nel rispetto dei minimali di garanzia di cui al comma 1.

18)
L'art. 18, comma 1, è stato così modificato dall'art. 13, comma 6, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.