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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 10 (Bandite)

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.

(2)  Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla fauna selvatica.

(3)  Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 delD.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.