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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 40/bis (Sospensione del permesso di caccia)

(1) Il direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:

  1. esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
  2. abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d’età;
  3. per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
  4. per l’infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali.

(2)  Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.

(3)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia. 117) 

117)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, successivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11, sostituito dall'art. 26 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e dall'art. 5, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.