(1) Il direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:
(2) Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.
(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia. 117)