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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 40 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dallalegge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il quale effettua la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore.113) 

(2)  Con il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa viene disposta anche la confisca amministrativa dei mezzi di caccia e di cattura sequestrati e non consentiti e viene decisa in via definitiva l'utilizzazione della fauna selvatica sequestrata o della somma di denaro ricavata dalla vendita della fauna selvatica o del trofeo di caccia.114) 

(3)  I mezzi di caccia o di cattura confiscati possono essere usati per scopi didattici.115) 

(4) 116) 

(5) 116) 

(6) 116)

113)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
114)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
115)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
116)
Abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.