(1) I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito, i cani da leva e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, i cani utilizzati per il censimento della consistenza faunistica disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI e quelli utilizzati nell’esercizio delle battute di caccia di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), o nella ricerca autorizzata di cui all’articolo 11, comma 9. La stessa deroga vale anche, durante il loro lavoro, per i cani pastore, i cani da valanga e della protezione civile nonché per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto. Chi viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche.94)
(2) I gestori delle riserve delimitano delle aree per l'addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.
(3) Gli agenti venatori dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la fauna selvatica.95)