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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 34 (Esame per agenti venatori)89) 

(1)  L'esame per agenti venatori viene sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Questa si compone:

  1. del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, in qualità di presidente;
  2. di un esperto nel settore della fauna selvatica e della caccia, designato dall'assessore competente in materia di caccia;
  3. di un veterinario designato dall'assessore competente in materia di caccia;
  4. di un esperto in materia forestale;
  5. di un rappresentante dell'Associazione. 90)

(2)  La composizione della commissione di cui al comma 1 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, i compensi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 91)

(3)  Il programma e gli indirizzi riguardanti l'esame vengono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(4)  Per essere ammesso all'esame di agente venatorio è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di sei mesi. Sono ammessi inoltre all'esame gli appartenenti al Corpo forestale provinciale, in quanto in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia.92) 

(5)  La Giunta provinciale può organizzare direttamente corsi di addestramento per agente venatorio o affidarne l'incarico ad associazioni o enti ritenuti idonei.

(6)  Gli agenti venatori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno tre anni presso l'Amministrazione provinciale, la sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia o presso una riserva di caccia, sono dispensati dal sostenere l'esame per guardiacaccia, purché entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge facciano espressa richiesta all'ufficio provinciale competente in materia di caccia di rilascio del relativo attestato.

89)
La rubrica è stata modificata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
90)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
91)
L'art. 34, comma 2, è così sostituito dall'art. 2, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
92)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 50 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.