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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 30 (Ufficio provinciale competente in materia di caccia)

(1)  All'ufficio provinciale competente in materia di caccia, istituito conlegge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonché a quelli elencati in altri articoli della presente legge,

sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. controllo sulla gestione ed amministrazione delle riserve private di caccia;
  2. controllo sulla vigilanza venatoria;
  3. segreteria dell'Osservatorio faunistico;
  4. 76) 
  5. collaborazione con il veterinario provinciale nella lotta alle malattie della fauna selvatica.
76)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.