(1) L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali.
(2) L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera j).81)
[(3) Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l’assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all’attuazione di detto piano.] 82) 6)