Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione di opere di pubblica utilità, senza chiedere il relativo contributo provinciale, possono richiedere all'Assessore provinciale competente in materia di lavoro l'autorizzazione all'esecuzione del rispettivo progetto di intervento.
(2) La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 4, all'ufficio provinciale mercato del lavoro. L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora l'Assessore provinciale non si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene apposta sulla medesima il nullaosta da parte del direttore dell'ufficio provinciale mercato del lavoro.
(3) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il trattamento spettante ai lavoratori.