Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.
(1) Fatte salve le attribuzioni dello Stato, sulle strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali, l'Amministrazione provinciale, tramite l'Assessorato ai trasporti, esercita il potere generale di vigilanza e di coordinamento sulle attività previste dalla presente legge.