(1) Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:
(2) Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.4)
(3)5)