(1) Su proposta dei competenti assessori provinciali e sentito il parere tecnico della competente consulta di cui al successivo articolo 14, la Giunta provinciale approva piani annuali per il finanziamento delle attività inerenti al servizio-giovani. L'articolazione dei piani annuali avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
(2) Contestualmente all'approvazione dei piani annuali la Giunta provinciale determina i criteri per la scelta del contraente o le modalità per l'effettuazione delle spese in amministrazione diretta. Detti piani prevedono anche le spese per gli interventi propri della Provincia.
(3) I piani annuali si confermano alla consistenza e alle esigenze del servizio-giovani, agli interventi ed ai progetti dei Comuni e delle organizzazioni e istituzioni del servizio-giovani alla struttura insediativa e sociale, nonché all'obiettivo del superamento degli squilibri territoriali.