(1) La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l'80% delle spese, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche.
(2) Divenuto esecutivo il relativo provvedimento ai beneficiari può essere corrisposto con provvedimento dell'Assessore competente un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. I lavori devono essere ultimati entro il terzo anno dal momento della deliberazione del contributo da parte della Giunta provinciale e la liquidazione del contributo stesso avverrà immediatamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa ammessa.