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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

Art. 4 (Validità dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività)

(1)  Di regola l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è rilasciata a tempo indeterminato.

(2)  Il cambio del gestore o la cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio vanno comunicati immediatamente alla Ripartizione provinciale Turismo.5) 

5)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.