In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 11 (Norma transitoria)

(1) Lo svolgimento dell'elezione del comitato ai sensi della presente legge avviene in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quel momento rimangono in carica gli attuali comitati di amministrazione.