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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 2  delibera sentenza

(1) I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spesa della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio comunale. La proclamazione delle 5 persone elette per il comitato avviene entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni tramite il Presidente della giunta provinciale. Il comitato rimane in carica 5 anni. Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.

(2) Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Il presidente è il legale rappresentante dell'amministrazione dei beni di uso civico, stipula i contratti e sta in giudizio in nome e per conto dell'amministrazione medesima. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso comitato marito e moglie, gli ascendenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.7)

(3) Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sull'albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi.8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005 - Usi civici - cessione di beni - obbligatorietà del parere assessore provinciale competente
7)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.
8)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.