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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 1  delibera sentenza

(1) L'amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri.

(1/bis) Il comitato di cui al comma 1 viene assistito da un segretario. Il compito di detto segretario può essere svolto anche da un membro del comitato stesso.

(2) Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria.

(2/bis) Qualora l'amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l'approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per il relativo controllo.

(3) Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2, l'amministrazione dei beni di uso civico può essere affidata alla giunta comunale, la quale deve attenersi alle norme della presente legge.

(4) Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati da uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente essere affidata alla giunta comunale a meno che la maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2 faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.

(4/bis) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l’amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l’aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico. 4)

(5)5)6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 07.07.2007 - Usi civici - vendita di terreni - più soggetti interessati - obbligo dell'amministrazione di rispettare procedura ad evidenza pubblica - atto amministrativo - basta l'assenza di vizi di almeno un motivo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 07.07.2007 - Usi civici - vendita di terreni - più soggetti interessati - obbligo dell'amministrazione di rispettare procedura ad evidenza pubblica - atto amministrativo - basta l'assenza di vizi di almeno un motivo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005 - Usi civici - cessione di beni - obbligatorietà del parere assessore provinciale competente
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004 - Gemeinnutzungsrechte - Verwaltung der belasteten Güter - Komitee oder Gemeindeausschuss - Einspruch gegen dessen Entscheidungen - Zuständigkeit des Landesrates für Landwirtschaft
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988 - Attribuzione delle controversie sull'esistenza dei diritti di uso civico al Commissario per gli usi civici
4)
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
5)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34, e successivamente integrato dall'art. 41 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
6)
L'art. 1, comma 5, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.