Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1977, n. 5.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi e sussidi per il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi, nonché per progettazioni, indagini e studi riguardanti l'agricoltura e le foreste. L'amministrazione provinciale è autorizzata a gestire le suddette spese in economia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali. 5)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 23 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.