Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.
(2) Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
(3) Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.
(4) Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.