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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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Art. 5  delibera sentenza

(1)L'Agenzia per la protezione civile, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. È altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia. 11)

(2)Se queste opere di prevenzione o di ripristino sono eseguite a cura del comune, l'Agenzia per la protezione civile  può assegnare un sussidio. Fra queste opere rientrano anche la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il servizio antincendi.12)

(3) Con il provvedimento di concessione del sussidio l'Agenzia per la protezione civile può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso.  13)

(4)14)

massimeDelibera 17 giugno 2013, n. 913 - Direttive per il recupero di bestiame tramite elicottero
11)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 9, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.  Nella versione tedesca la parola "Er" è stata sostituita dalla parola "Sie", dall'art. 15, comma 10, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così modificato dall'art. 15, comma 11, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
13)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 12, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
14)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.