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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 16 (Mutilati ed invalidi civili; minorati fisici, psichici e sensoriali)

(1) La Provincia assicura ai mutilati ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche ai minorati fisici, psichici e sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di questi soggetti nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi.