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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 1 (Obiettivi)

(1) Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano si propone di:

  1. assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
  2. assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.