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Legge statale o legge costituzionale
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Legge provinciale
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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Assistenza agli anziani
Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
TITOLO IV Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani
Art. 17-19
b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
1)
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. del 11 dicembre 1973, n. 53.
Art. 17-19
13)
13)
Abrogati dall'art. 23 della
L.P. 11 novembre 1997, n. 16
.
Caricamento in corso
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Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
a) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47 —
b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
Disposizioni di carattere generale
TITOLO II
Dei servizi di assistenza residenziale
Art. 9 (Servizi residenziali)
Art. 10
(Requisiti)
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani
Art. 15 (Idoneità al funzionamento)
Art. 16 (Regolamento tecnico-assistenziale)
Art. 17-19
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finali e transitorie
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
d) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
e) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
i) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
j) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
A
a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Ordinamento, compiti e finalità dell'Azienda provinciale foreste e demanio
Organi e uffici dell'Azienda
Gestione dell'Azienda
Art. 12
Art. 13
Art. 14 (Vendita dei prodotti)
Art. 15 (Entrate dell'Azienda)
Art. 16 (Esercizio finanziario e bilancio)
Art. 17 (Spese dell'Azienda)
TITOLO IV
Personale dell'Azienda
Norme transitorie
B
C
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile e connesse modifiche del Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile
Modifiche di altre leggi provinciali connesse all’istituzione dell’Agenzia
Art. 15 (Modifiche della , recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)
Art. 16 (Modifiche della , recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)
Art. 17 (Modifica della , recante “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”)
Art. 18 (Entrata in vigore)
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
A Tempo libero
B Sport
a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
c) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
d) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
f) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
Art. 1
Progettazione, costruzione ed esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa
Norme generali
Norme tecniche di sicurezza per la progettazione e la costruzione
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto
Prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza
Art. 19 (Regolamento di esercizio)
Art. 20 (Personale)
Art. 21 (Modalità di esercizio)
Art. 22 (Manutenzione, verifiche e prove periodiche, nonché modifiche all'impianto)
Art. 23 (Durata in servizio delle funi)
Art. 24 (Sorveglianza tecnica degli impianti)
i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
m) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico