(1) In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali ufficiali di anagrafe, il commissario del Governo, nell'adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all'articolo 26 e nell'esercizio degli altri poteri in materia anagrafica, provvede a seguito di formale intesa con il Presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.
(2) Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il Presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l'interno, sentite le predette autorità.