(1) Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.17)
(1/bis) A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.17)
(1/ter) I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.17)
(2) La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma 1.
(3) Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.
(4) I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.