(1) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3, del presente Statuto.
(2) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 19 del presente Statuto.
(3) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.