(1) Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.75)
(2) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.