(1) Non sono considerate patrimonio una unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione della stessa, nonché una pertinenza, purché il proprietario/la proprietaria vi abiti con il suo nucleo familiare o sia ospite di un servizio sociale residenziale o abbia locato le stesse. Gli immobili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
- dalla A2 alla A6;
- A11;
- A7, se il relativo valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è uguale o inferiore a euro 150.000,00.
(2) L’unità immobiliare ad uso abitativo non inquadrata nelle categorie di cui al comma 1, è esente nella misura del 50 percento.
(3) Sono fatti salvi i criteri di cui al comma 1 anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria di una unità immobiliare ad uso abitativo, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile.
(4) Per ciascun nucleo familiare è considerata esente una sola unità immobiliare ad uso abitativo.
(5) Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell’esercizio dell’impresa agricola s’intendono tutti gli immobili rurali di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.