(1) Al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi si somma il reddito calcolato in misura forfetaria come segue:
(2) Il reddito forfetario per l’allevamento, calcolato ai sensi del comma 1, viene ridotto del:
(3) Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale ogni due anni.
(4) Per i redditi ricavati dall’esercizio di attività connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile, si considera l’importo del reddito dichiarato ai fini fiscali.