(1) Salvo quanto previsto all’articolo 15, si considera il reddito dichiarato che, nel caso di società, è rapportato alla quota di partecipazione al reddito. L’importo dichiarato, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. La Giunta provinciale approva ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.