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In vigore al: 08/03/2016

e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 311)
Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano, gestiti dalla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, di seguito Ripartizione competente. L’utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente.

Art. 2 (Domanda di concessione)

(1)  La domanda di concessione deve essere presentata alla competente Ripartizione, utilizzando il modulo previsto, corredata dei documenti tecnici delle apparecchiature e delle antenne da installare, di seguito denominate impianto radio.

(2)  La Ripartizione competente può richiedere, all’occorrenza, ulteriori indicazioni e documenti, necessari o utili per il rilascio della concessione, ed assegnare un termine di decadenza per la presentazione degli stessi.

Art. 3 (Parere)

(1)  Il rilascio della concessione è subordinato al parere positivo della Ripartizione competente.

(2) Il parere considera principalmente:

  1. le caratteristiche tecniche dell’impianto radio da installare;
  2. la compatibilità delle frequenze con quelle della rete radiocomunicazioni provinciale;
  3. l’occupazione dello spazio;
  4. la statica del traliccio;
  5. in caso di necessità, la precedenza degli utenti di cui all’articolo 4.

Art. 4 (Precedenza)

(1) Di seguito è indicata la precedenza degli utenti in ordine decrescente:

  1. le strutture del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
  2. le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  3. gli enti strumentali della Provincia;
  4. altri soggetti pubblici;
  5. le università e gli istituti di ricerca che hanno stipulato con la Provincia una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile;
  6. le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nella sezione protezione civile del registro provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;
  7. altri soggetti privati esercenti servizi di pubblica utilità;
  8. altri utenti privati.

(2) La precedenza viene presa in considerazione anche per le nuove domande di concessione di utenti il cui contratto di concessione è scaduto o è stato sciolto anticipatamente.

(3) La precedenza non ha nessun effetto per i contratti di concessione correnti.

Art. 5 (Contratto di concessione e disciplinare)

(1) La concessione viene rilasciata tramite la stipulazione di un contratto di concessione tra la Provincia e l’utente. Il contratto di concessione ha una durata di sei anni.

(2)  Per la Provincia il o la Presidente della Provincia è autorizzato o autorizzata a sottoscrivere, modificare o risolvere il contratto di concessione.

(3)  Nel contratto di concessione sono stabiliti anche gli obblighi del concessionario. La Ripartizione competente può inoltre stabilire in un disciplinare degli oneri integrativi, quali le modalità per l’accesso ai siti radioripetitori, per l’utilizzo delle infrastrutture elettriche, gli oneri per la sicurezza del lavoro e simili.

(4)  Il disciplinare è richiamato nel contratto di concessione e può essere stabilito e modificato dalla Ripartizione competente, senza che necessiti il consenso del concessionario. Il disciplinare e le eventuali modifiche vengono portati a conoscenza del concessionario.

(5)  Il contratto di concessione viene stipulato dopo che è stata conferita l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.

(6)  Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione, sono a carico del concessionario.

Art. 6 (Canone di concessione)  

(1)  I canoni di concessione si riferiscono all’intera durata della concessione e sono stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere di stima dell’Ufficio estimo provinciale che tiene conto anche dei prezzi di mercato. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) I canoni di concessione sono composti dal canone base e dagli eventuali sovrapprezzi per l’occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto per il canone base.

(3)  I canoni di concessione sono inoltre differenziati in base al tipo di attività territoriale dell’utente ed in base alle classi di ripetitori, con riferimento in entrambi i casi al momento della domanda di concessione e senza tener conto di successive modifiche.

(4)  Sono previsti i seguenti due tipi di attività territoriale dell’utente, con riferimento alla sede principale, le sedi secondarie e le unità locali e senza tener conto delle attività all’estero:

  1. a livello nazionale o sovraregionale;
  2. a livello regionale, provinciale o locale.

(5) Sono previste le seguenti tre classi di ripetitori:

  1. ripetitori principali: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con più di due direzioni;
  2. ripetitori secondari: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con due direzioni;
  3. ripetitori finali: ripetitori della rete radiocomunicazioni provinciale con una sola direzione.

(6) I canoni di concessione sono suddivisi in sei rate annue di importo uguale, eventualmente arrotondato a due decimali. Il concessionario deve pagare ogni anno una rata annua in via anticipata ed in un’unica soluzione.

(7)  Nel caso di scioglimento anticipato del contratto di concessione, la rata annua per l’anno di concessione corrente viene calcolata sulla base degli effettivi giorni della durata della concessione. Le rate annue per gli anni di concessione non usufruiti non sono dovuti.

Art. 7 (Cauzione)

(1)  Il concessionario deve costituire contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione una cauzione infruttifera, anche in forma di garanzia bancaria o polizza assicurativa, pari al dieci per cento del canone di concessione.

(2) La cauzione copre tutti gli obblighi ed oneri assunti dal concessionario, incluso quello di ripristino della situazione originaria alla scadenza o risoluzione anticipata del contratto di concessione.

Art. 8 (Esenzione o riduzione del canone di concessione)

(1)  Gli utenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione e dal deposito della cauzione.

(2) Le emittenti radiofoniche e televisive private che hanno stipulato con la Provincia un contratto per la collaborazione nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione alla popolazione pagano il 50 per cento del canone di concessione.

Art. 9 (Modifiche tecniche all’impianto radio)

(1)  Il concessionario può apportare delle modifiche tecniche al proprio impianto radio solo se viene al riguardo autorizzato per iscritto dalla Ripartizione competente.

(2) Se queste modifiche tecniche portano ad una modifica del canone di concessione, deve essere stipulato un nuovo contratto di concessione.

Art. 10 (Risoluzione anticipata o scadenza del contratto di concessione)

(1) Rispettando un termine di preavviso di sei mesi, entrambe le parti contraenti possono recedere in ogni momento dal contratto di concessione inviando una corrispondente lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se entrambe le parti contraenti sono d’accordo, il contratto di concessione può essere sciolto anche senza preavviso e con effetto immediato.

(2)  Nel caso che non vengano rispettate le disposizioni essenziali del contratto di concessione o del disciplinare, nel caso di disturbi al regolare funzionamento della rete radiocomunicazioni provinciale o per altri motivi di interesse pubblico, la Provincia può sciogliere il contratto di concessione senza preavviso e con effetto immediato e chiedere eventualmente il risarcimento del danno.

(3)  Se il contratto di concessione è scaduto o viene risolto anticipatamente, il concessionario deve rimuovere entro il termine indicato dalla Ripartizione competente il proprio impianto radio dal sito radioripetitore. Nel caso di inosservanza di quest’obbligo si procede d’ufficio e le relative spese sono a carico del concessionario.

(4)  Una risoluzione anticipata del contratto di concessione non dà in nessun caso diritto ad una qualsiasi indennità o ad un risarcimento del danno.

Art. 11 (Disposizione transitoria)

(1)  Per i contratti di concessione stipulati prima dell’entrata in vigore di questo regolamento sono confermati, per tutta la durata di concessione, le disposizioni ed i canoni annui vigenti al momento della stipulazione.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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