(1) Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico, in prossimità delle porte d’uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione.
(2) Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione deve essere adeguatamente attrezzato con sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona.
(3) Nei nuovi autobus deve essere garantita l’accessibilità alla vettura e ai posti riservati.
(4) Nelle autostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.
(5) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.