Pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2009, n. 51.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto in provincia di Bolzano si applica il “Regolamento sui sistemi di fissaggio” di cui all’allegato A.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Un sistema di fissaggio è rilevante ai fini della sicurezza quando da un suo eventuale cedimento derivano pericoli per la vita e la salute delle persone e/o notevoli danni economici.
(2) Se il carico su un singolo fissaggio supera il valore di 0,2 kN (20 kg), il fissaggio stesso va considerato rilevante ai fini della sicurezza.
(3) Come sistemi di fissaggio rilevanti ai fini della sicurezza possono essere impiegati solo sistemi omologati, ad esempio tasselli, la cui idoneità sia stata verificata sperimentalmente nell’ambito di una procedura di omologazione ai sensi del DM 14.01.2008 e successive modifiche.A livello europeo sono previste apposite omologazioni per tasselli di ancoraggio nel calcestruzzo.
(4) I sistemi di fissaggio per sospensioni di soffitti e per facciate devono essere provvisti di certificato di prova con relativo decreto di omologazione rilasciato da un istituto di prove ufficialmente riconosciuto.
(5) Se un fissaggio non è classificato rilevante ai fini della sicurezza (tutti i carichi agenti sono < 0,20 kN ovvero i pesi sono < 20 kg), l’impresa esecutrice è tenuta a presentare in ogni caso una certificazione attestante l’avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’intero sistema di fissaggio.
(1) Il presente regolamento si applica a fondi di ancoraggio ai quali vengono applicati carichi singoli≥ 0,2 kN ovvero pesi≥ 20 kg con sistemi di fissaggio.In questi casi il fissaggio deve essere verificato e collaudato sotto il profilo statico.
(1) Tutti gli elementi di collegamento in acciaio, ad esempio catene, cavi, profili di collegamento, barre filettate, vanno dimensionati e verificati staticamente in conformità alle norme vigenti: Eurocodice 3 e Decreto ministeriale (infrastrutture)14 gennaio 2008 e successive modifiche.
(2) In caso di elementi di collegamento in materiali non metallici è necessario effettuare le verifiche statiche in conformità alle norme nazionali o europee, oppure determinare la resistenza statica in via sperimentale.
(2) Tutti i sistemi di fissaggio e gli elementi di collegamento destinati a sopportare carichi≥ 0,2 kN, ovvero pesi≥ 20 kg, sono adeguatamente progettati, dimensionati staticamente e collaudati dopo l’esecuzione.
(1) Il progetto statico esecutivo prevede per carichi≥ 0,2 kN ovvero pesi≥ 20 kg il dimensionamento e la relativa verifica statica per i sistemi di fissaggio e gli elementi di collegamento.
(2) Se è previsto il montaggio di parti prefabbricate o di apparecchiature, il dimensionamento statico viene fornito dal produttore in base alle modalità di cui al articolo 9.
(3) La relativa verifica va eseguita da un progettista statico o una progettista statica e deve comprendere quanto segue:
(4) Inoltre va fornita una documentazione comprovante la durabilità, la protezione contro la corrosione (scelta di un materiale idoneo) e la protezione antincendio, nonché la verifica di resistenza in condizioni di carico statico e dinamico particolari.
(1) La direzione lavori per la statica è responsabile dei controlli, della sorveglianza e della qualità dei lavori.In particolare provvede affinché
(2) Prima del montaggio di elementi prefabbricati che hanno carichi maggiori di 0,2 kN o un peso≥ 20 kg per punto di fissaggio, il produttore fornisce il dimensionamento statico, che è approvato dal direttore dei lavori statici prima della realizzazione delle strutture statiche.
(1) Il personale tecnico incaricato del collaudo statico esegue la prova di collaudo oppure certifica la regolare esecuzione dei lavori.
(2) La documentazione di collaudo è composta da:
(1) Un tecnico abilitato o una tecnica abilitata al collaudo statico esegue i controlli periodici prescritti come previsto al articolo 10.Un controllo va in ogni caso effettuato ogniqualvolta si verifichi una variazione di utilizzo o una sollecitazione straordinaria, ad esempio un terremoto.
(2) In tal caso va predisposto un modulo di controllo visivo o una documentazione di prova relativa alle prove di carico effettuate sull’opera.Questi controlli periodici sono prescritti anche nel libro di manutenzione dell’opera.
(3) Qualora il personale tecnico abilitato al collaudo statico di cui al articolo 10 abbia provveduto a prescrivere controlli periodici aggiuntivi senza fissare la periodicità, questa è da intendersi come decennale.
(1) Tutte le prestazioni previste dal presente regolamento sono comprese negli onorari generali per progettazione, direzione lavori e collaudo e non devono comportare maggiori oneri per il committente.