(1) L’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica verifica la regolarità e la completezza delle domande. In caso di domande incomplete l’amministrazione provinciale invita il richiedente ad integrare, nel termine di 15 giorni, la documentazione mancante.
(2) In caso di progetti di ricerca scientifica la valutazione, che si orienta agli standard della ricerca scientifica, è espletata ai sensi dell’articolo 7 della legge dal Comitato tecnico. Per garantire una valutazione obiettiva e altamente qualificata, la Giunta provinciale può affidare la valutazione dei progetti di ricerca scientifica anche a un’istituzione riconosciuta a livello nazionale o internazionale.