(1) In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.
(2) Le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela ed in tali fasce sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per derivazioni d'acqua e per ripristini ambientali.
(3) Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento ed al miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso.
(4) Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:
- la modifica della destinazione urbanistica, ad eccezione delle trasformazioni migliorative dal punto di vista ambientale, previo parere vincolante dell'Agenzia;
- la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura, escluse le opere per le derivazioni d'acqua;
- lo stoccaggio ed il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- l'apertura di cave e torbiere;
- la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.
(5) Per casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 nonché permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.
(6) Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque designa interi corsi d'acqua o tratti di essi, per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione specifica in rapporto alla tipologia dell'ambiente acquatico.
(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e a quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata uguale a zero per un periodo inferiore a 120 giorni all'anno. In caso di assenza di informazioni precise in merito, nella valutazione dei progetti, si fa riferimento alla presenza di una tipica vegetazione rivierasca.