(1) Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate secondo i criteri definiti dal Titolo II, capo I, del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.
(2) Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di effluente di allevamento non può, in ogni caso, determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore ai 170 kg (2,0 UBA) per ha/anno.
(3) Entro un anno dall'individuazione delle zone di cui al comma 1, l'Agenzia, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Agricoltura, predispone programmi d'azione obbligatori, finalizzati a garantire la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, che tengono conto: