(1) La formazione medico-specialistica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati come strutture formative.
(2) La formazione di cui al comma 1 si svolge secondo i criteri stabiliti a livello nazionale a norma dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche.
(3) Le procedure di selezione vengono avviate nel rispetto delle norme sulla selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici locali.