(1) La richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale va inoltrata alla Ripartizione provinciale Agricoltura, utilizzando gli appositi moduli.
(2) L'iscrizione all'anagrafe provinciale può essere richiesta in ogni momento, ma comunque prima di attivare con la pubblica amministrazione qualsiasi rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile.
(3) Oltre che nei casi previsti dalla normativa di settore vigente, l'iscrizione all'anagrafe può essere disposta d'ufficio anche ai fini del monitoraggio del settore agricolo-forestale e agroalimentare. Le imprese agricole rimangono iscritte d'ufficio fino alla loro iscrizione all'anagrafe provinciale ai sensi del comma precedente.