(1) Nel regolamento di acquedotto di cui all'articolo 12 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 18, sono compresi tutti i valori indicativi di cui all'allegato A e ciascun valore è fissato dal consiglio comunale. I valori riportati all'allegato A rappresentano valori indicativi da perseguire.
(2) In caso di mancato rispetto dei criteri minimi fissati dal consiglio comunale il comune può risolvere la convenzione di approvvigionamento.